
Nel maggio del 2005 è stata approvata una norma che contiene disposizioni molto rilevanti anche per le associazioni che, come la nostra, operano nel sociale. La Legge è la n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. L’articolo un questione è il 14. La norma incentiva notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e da parte di aziende. La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate (19 agosto 2005) ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal 2005, inteso come periodo d’imposta, sarà possibile, per imprese e per persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso - e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro - qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Più precisamente queste nuove regole vigono per le donazioni effettuate dopo il 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 citato.
Le donazioni possono essere effettuate a favore di
ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette "ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali".
Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali.
Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
La nuova norma ampia la possibilità anche delle donazioni in natura, ma anche in questi casi ci sono dei vincoli. L’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, o dal prezzo di mercato.
Se non è possibile desumere il valore sulla base di altri criteri oggettivi, chi dona potrà ricorrere alla stima di un perito.
Chi dona beni in natura deve sempre acquisire documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona e la una ricevuta da parte della no-profit che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
Le no-profit che ricevono elargizioni in natura o in denaro hanno l’obbligo della la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (potrebbe che può essere anche lo stato patrimoniale e rendiconto gestionale).
Vale a dire che se il vostro reddito è di 30.000 Euro l'anno se avete deduzioni per 5.000 Euro e se date alla nostra Associazione 10.000 Euro pagherete le tasse su un reddito di 15.000 Euro
Quindi

Come Fare
Bonifico Bancario su Conto Corrente n° 1946127
~ ABI 02008 ~ CAB 13905
Versamento su Conto Corrente Postale n° 13152574